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Il fallimento

Anche nel fallimento è previsto un iter analogo a quello dell'esecuzione.

Tale procedura riguarda gli imprenditori che si trovano in stato di insolvenza e nei confronti dei quali il creditore non abbia potuto o saputo trovare soddisfazione del proprio credito altrimenti.

Questa particolare forma di liquidazione del patrimonio dell'imprenditore prende avvio dall'istanza di fallimento che il creditore presenta presso la cancelleria fallimentare del Tribunale nel quale ha sede l'azienda debitrice. Successivamente un giudice appositamente delegato dal Presidente del Tribunale sente le ragioni del fallendo e ne riferisce al collegio, riunito in camera di consiglio.

Ove ne sussistano i presupposti il Tribunale, con sentenza, dichiara il fallimento dell'imprenditore, nomina il giudice delegato ed il curatore. Il curatore, che è una figura non prevista nel tradizionale processo d'esecuzione, ha, tra l'altro, il compito di procedere alla liquidazione di tutte le attività del fallito. Deve infatti, con l'ausilio di un cancelliere e di uno stimatore, procedere all'inventario dei beni mobili del fallito ed alla successiva vendita di questi e degli eventuali beni immobili.

Le regole che disciplinano tali vendite sono analoghe a quelle previste per il processo di esecuzione.