Della vendita senza incanto nella procedura di espropriazione immobiliare (artt. 570-575 c.p.c.)
La forma di vendita che costituisce la regola per il codice è la vendita senza incanto. Infatti quando il giudice intende procedere alla vendita con incanto deve indicarlo espressamente motivando le ragioni della propria scelta.
Il primo atto della procedura di vendita senza incanto è la pubblicazione, a norma dell'art. 490 c.p.c., dell'avviso di vendita il quale deve contenere:
Nell'offerta di acquisto, che è irrevocabile per almeno venti giorni e che deve essere fatta pervenire in busta chiusa alla cancelleria del tribunale, deve essere indicato:
Mentre nella vendita all'incanto si parte da un prezzo base determinato, nella vendita senza incanto, il prezzo è determinato dall'offerente al quale è lasciata maggiore discrezionalità. L'unico limite è che nella vendita senza incanto l'offerta non è efficace se:
Chiunque può offrire tranne il debitore e le persone indicate nell'art. 1471 c.c. (es. i pubblici ufficiali rispetto ai beni venduti per atto del loro ministero).
Lo svolgimento della vendita, peraltro, differisce a seconda che vi siano una o più offerte:
In caso di accoglimento della proposta, certa nel caso in cui l'offerta è aumentata di un quinto rispetto al valore dell'immobile determinato dall'articolo 568 il giudice procede alla vendita.
La fase conclusiva della vendita è caratterizzata da due decreti:
Delle forme di vendita nella procedura di espropriazione mobiliare.
La vendita a mezzo commissionario (art.532 c.p.c.)
In questo caso il giudice può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario dell'esecuzione. Il giudice fissa un prezzo minimo per la vendita del bene (a tal uopo può essere previamente sentito uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alle peculiarità del bene) e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita e può imporre al commissionario una cauzione.
Il commissionario deve vendere per contanti; nel caso che la vendita non avvenga entro un mese dal provvedimento di autorizzazione egli, salvo proroga, deve riconsegnare i beni affinché siano venduti all'incanto.
La vendita all'incanto (artt. 534-540 c.p.c.)
Costituisce di gran lunga la modalità di vendita più diffusa, in questo caso il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo della vendita.
Questa può essere affidata al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o ad un istituto apposito (nella pratica questo è il caso più frequente).
Stabilisce inoltre il prezzo di apertura dell'incanto oppure dispone che la vendita avvenga al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo, se le circostanze lo consigliano.
In particolare, per quanto riguarda le modalità della vendita all'incanto possono evidenziarsi le seguenti caratteristiche:
Della vendita a seguito di procedimento di scioglimento della comunione
Qualora a seguito di un procedimento di scioglimento della comunione si renda necessario procedere alla vendita dei beni oggetto della divisione occorre distinguere due ipotesi:
L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore, tuttavia quando le operazioni sono affidate ad un notaio questi provvede direttamente alla vendita (art. 788 c.p.c.).